AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ASSUNZIONE DI COLG - BABY SITTER E BADANTI
Chi sostiene spese per l’assunzione di colf, baby sitter e badanti potrà  usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali in sede di dichiarazione 730.  Quale quota è possibile portare in deduzione o detrazione? Come compilare  la dichiarazione? I contributi versati per qualsiasi tipo di lavoratore domestico  (colf, badanti, baby sitter) si possono dedurre dal proprio reddito fino ad un massimo di 1.549,37 euro  all’anno. Gli importi eccedenti, invece, non possono essere dedotti e quindi non  andranno indicati in dichiarazione perché non rilevano.  La quota che è possibile portare in deduzione è esclusivamente quella a  carico del datore di lavoro, e non anche quella a carico del lavoratore  domestico. Allo Studio   deve essere consegnare copia dei MAV attestanti l’effettivo pagamento dei  contributi Inps.  L’importo totale dovrà poi essere indicato dal professionista al rigo E23 del  modello 730/2013. Danno invece diritto ad una detrazione – e non ad una deduzione – le spese  sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non  autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, qualora il reddito  complessivo del contribuente che sostiene tali spese non superi i 40.000 euro. Si considerano “non autosufficienti” i soggetti che non ritenuti autonomi  nell’assumere alimenti, nell’espletare funzioni fisiologiche e nel provvedere  all’igiene personale, nel deambulare e nell’indossare gli indumenti. Tale stato  di non autosufficienza dovrà essere comprovato da certificazione medica, così  come ribadito dalla Risoluzione n. 397/E dell’ottobre 2008 dell’Agenzia delle  Entrate.  La detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute, fino ad un  importo non superiore a 2.100 euro per contribuente, a prescindere dal numero  dei soggetti a cui si riferisce l’assistenza. Nel caso invece in cui più familiari  abbiano sostenuto spese per l’assistenza di un medesimo familiare, il limite  massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la  spesa. Allo Studio il contribuente dovrà consegnare le ricevute delle retribuzioni versate, firmate dall’assistente familiare. La documentazione deve obbligatoriamente riportare gli estremi  anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello  che presta l’assistenza. Qualora la spesa sia sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta dovranno essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice  fiscale di quest’ultimo.
Fonte : http://www.fisco7.it
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