AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ASSUNZIONE DI
COLG - BABY SITTER E BADANTI
Chi sostiene spese per l’assunzione di colf, baby sitter e badanti potrà
usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali in sede di dichiarazione 730.
Quale quota è possibile portare in deduzione o detrazione? Come compilare
la dichiarazione?
I contributi versati per qualsiasi tipo di lavoratore domestico
(colf, badanti, baby sitter)
si possono dedurre dal proprio reddito fino ad un massimo di 1.549,37 euro
all’anno.
Gli importi eccedenti, invece, non possono essere dedotti e quindi non
andranno indicati in dichiarazione perché non rilevano.
La quota che è possibile portare in deduzione è esclusivamente quella a
carico del datore di lavoro, e non anche quella a carico del lavoratore
domestico.
Allo Studio
deve essere consegnare copia dei MAV attestanti l’effettivo pagamento dei
contributi Inps.
L’importo totale dovrà poi essere indicato dal professionista al rigo E23 del
modello 730/2013.
Danno invece diritto ad una detrazione – e non ad una deduzione – le spese
sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, qualora il reddito
complessivo del contribuente che sostiene tali spese non superi i 40.000 euro.
Si considerano “non autosufficienti” i soggetti che non ritenuti autonomi
nell’assumere alimenti, nell’espletare funzioni fisiologiche e nel provvedere
all’igiene personale, nel deambulare e nell’indossare gli indumenti. Tale stato
di non autosufficienza dovrà essere comprovato da certificazione medica, così
come ribadito dalla Risoluzione n. 397/E dell’ottobre 2008 dell’Agenzia delle
Entrate.
La detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute, fino ad un
importo non superiore a 2.100 euro per contribuente, a prescindere dal numero
dei soggetti a cui si riferisce l’assistenza. Nel caso invece in cui più familiari
abbiano sostenuto spese per l’assistenza di un medesimo familiare, il limite
massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la
spesa.
Allo Studio
il contribuente dovrà consegnare le ricevute delle retribuzioni versate,
firmate dall’assistente familiare.
La documentazione deve obbligatoriamente riportare gli estremi
anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello
che presta l’assistenza. Qualora la spesa sia sostenuta in favore di un familiare,
nella ricevuta dovranno essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice
fiscale di quest’ultimo.
Fonte : http://www.fisco7.it
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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