un giorno di congedo parentale in aggiunta a quello obbligatorio
già concesso alla mamma. Tale obbligo viene stabilito dal decreto del
Ministero del Lavoro che rende operative le disposizioni contenute
nell’art. 4 della Legge 92/2012 (riforma Fornero).
Il neo-papà potrà inoltre fruire di ulteriori 2 giorni facoltativi, in alternativa
a quelli concessi alla mamma.
Il trattamento economico corrisposto dall’Inps in entrambi i casi sarà pari
al 100% della retribuzione giornaliera, maggiorata delle mensilità
aggiuntive, spettante al neo-papà.
I giorni di congedo devono essere utilizzati obbligatoriamente entro il 5°
mese di vita del bambino e devono essere comunicati al datore di lavoro
con un preavviso di almeno 15 giorni. Alla richiesta dei 2 giorni di
astensione facoltativa del neo-papà dovrà inoltre essere allegata la
dichiarazione di rinuncia della neo-mamma.
Qualora il giorno obbligatorio dovesse essere richiesto in corrispondenza
della nascita del bambino, il preavviso dovrà essere richiesto con un
preavviso di 15 giorni rispetto alla data presunta del parto.
Non è previsto dal decreto un obbligo di informativa ai propri dipendenti
da parte del datore di lavoro.
Bonus per servizi di “Baby sitting”
Il decreto stabilisce inoltre la possibilità per le neo-mamme di sostituire in
tutto o in parte, il congedo parentale con la fruizione di servizi a tutela del
bambino.
L’opzione può essere utilizzata per un massimo di 6 mesi ed entro gli 11
mesi successivi la fine del congedo di maternità. Il bonus attribuito è di
300 euro al mese e può essere utilizzato:
•
per il pagamento di servizi di baby sitting: in tal caso la neo-
mamma riceverà un voucher del valore di 300 euro;
•
per il pagamento dei servizi resi dalla rete pubblica per l’infanzia o
da servizi privati accreditati (asili nido) in questo caso sarà
direttamente l’Inps che pagherà la struttura che fornisce i servizi.
Per utilizzare il bonus, le neo-mamme dovranno presentare domanda
all’Inps entro un arco temporale che l’Istituto deve ancora comunicare. In
base alle richieste ricevute l’Inps valuterà le risorse disponibili e valuterà
quante domande accettare, in base ad una graduatoria che terrà conto
dell’indicatore ISEE.
Le aziende che hanno chiesto gli incentivi all’occupazione previsti dalla L.
n. 191/2009 devono utilizzare i codici Uniemens illustrati nelle
comunicazioni di accoglimento; mentre i recuperi dovranno essere
effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al
mese di febbraio 2013.