“ Deducibilità dell’Auto 2013 “
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92
 
  del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme relative alla
 
  deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal
 
  periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle
 
  società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.
   
    
  RISVOLTI PRATICI NELLA VENDITA 
 
  Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di
 
  acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedono,
 
  in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di
 
  impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori
 
  autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso
 
  promiscuo ai dipendenti. A partire dal periodo di imposta 2013 la
 
  deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:
   
  dal 40% al 20%
  dal 90% al 70%
   
   
  Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente
 
  penalizzati sotto il profilo fiscale in relazione all’utilizzo di
 
  autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti
 
  per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente
 
  deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in
 
  queste categorie di strumenti di lavoro.
   
    
  La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.
   
    
  DECORRENZA 
 
  Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a
 
  quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal
 
  18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con
 
  periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica
 
  inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo
 
  aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i
 
  versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal
 
  momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di
 
  deducibilità.
   
    
  APPLICAZIONE 
 
  La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non
 
  comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in
 
  vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare
 
  per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella
 
  sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che
 
  entrerà in vigore dal 2013.
  IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
  
 
  Per le Auto Aziendali e quelle 
  Utilizzate dai Lavoratori Autonomi
 
 
  Per le Auto in Uso ai Dipendenti
 
 
 
  IMPRESE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
 
 
 
  LAVORATORE AUTONOMO
 
 
 
  CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti:
 
 
  Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con
 
  il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa
 
  può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non
 
  superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto ( infatti
 
  18.076 x 40% = 7.230).
   Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 4.970
 
  (18.076 x 20% = 4.970) riducendosi quindi di Euro 2.260 (7.230 –
 
  4.970 = 2.260).
   Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in
 
  maggiori imposte per circa 621,50 Euro per autovettura (2.260 x 20%
 
  di aliquota IRES = 621,50).
 
   
   La novità non incide:
   • sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di
 
  commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%.
 
  Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno
 
  penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
 
  • autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di
 
  autonoleggio;
  • sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di
 
  auto propria.
   
  Nessuna novità sul versante dell’IVA, 
  che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti 
  nelle stesse percentuali attuali.
  
 
  Fonte : http://www.consulting.fleetgroup.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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