“ Regime Agevolato 2013 ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte : http://www.fisco7.it
 
 
 
 
  Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 
  dicembre 2011 sono state dettate le modalità di applicazione del regime 
  fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
  Le condizioni per l'accesso al regime dei minimi sono le seguenti:
  1.
  il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio 
  dell'attivita', un'attivita' artistica, professionale o d'impresa, anche in 
  forma associata o familiare;
  2.
  se l'attivita' intrapresa costituisce il proseguimento di un’impresa 
  esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno 
  precedente non deve essere superiore a € 30.000;
  3.
  l’attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera 
  prosecuzione di un’altra attività precdentemente svolta sotto forma 
  di lavoro dipendente o autonomo;
  4.
   non si devono conseguire ricavi ovvero percepire compensi, 
  ragguagliati ad anno, superiori a € 30.000;
  5.
  non si devono effettuare cessioni all’esportazione;
  6.
  non si devono sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o 
  lavoratori a progetto, né corrispondere compensi ad associati in 
  partecipazione con apporto di solo lavoro;
  7.
  con riferimento al triennio precedente, non si devono effettuare 
  acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e 
  leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.
  Durata del regime: 
  Il regime fiscale di vantaggio ha una durata di 5 anni; l'unica eccezione e' 
  prevista per i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo 
  anno di età che possono continuare ad applicare il regime fiscale di 
  vantaggio anche oltre i 5 anni e fino al compimento del trentacinquesimo 
  anno di età. 
  Principali vantaggi fiscali: 
  i principali vantaggi derivanti dall'applicazione del regime dei minimi sono:
  1.
  tassazione agevolata pari al 5% del reddito;
  2.
  assenza di qualsiasi ritenuta alla fonte sui proventi conseguiti;
  3.
  esclusione dal campo di applicazione dell'IVA;
  4.
  esclusione dal campo di applicazione dell'IRAP;
  5.
  non assoggettamento agli studi di settore.
  6.
  Le ipotesi di ritoccare le cifre che scandiscono l'Irpef sono 
  rimaste sul tavolo e l'imposta si applica al pari degli anni 
  precedenti. 
  Le aliquote Irpef rimangono invariate. Quindi gli scaglioni di reddito e le 
  relative percentuali d'imposta in vigore sono ancora quelle introdotte dalla 
  legge finanziaria per il 2007, che ha rimodulato il carico fiscale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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