“ Guida Del Contribuente 2013 ”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte : http://www.fiscooggi.it/
 
 
 
 
  Nuovo aggiornamento per la versione on line dell’Annuario del
 
  contribuente. 
 
  Questa volta, i ritocchi riguardano: la parte II (Il fisco sulla casa), la parte
 
  III (Irpef e dichiarazioni dei redditi) e la parte VII (Comunicazioni, accertamenti
 
  esecutivi, sanzioni e cartelle).
 
  Nella parte II, è stato aggiornato il paragrafo sull’imposta municipale propria
 
  (Imu), contenuto nel primo capitolo. In particolare, la novità riguarda la modifica
 
  del termine di presentazione della dichiarazione, come stabilito dall’articolo 10
 
  del decreto legge n. 35/2013. La nuova scadenza è ora fissata al 30 giugno
 
  dell’anno successivo a quello in cui il possesso di un immobile ha avuto inizio o
 
  sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.
 
  Numerose e di indubbia rilevanza le novità inserite nella parte III dell’Annuario,
 
  quella dedicata all’Irpef, agli oneri deducibili e detraibili, alle dichiarazioni. 
 
  Ne riepiloghiamo alcune:
  •
  dal 2012 non è più dovuta Irpef;
 
  •
  sul reddito dominicale dei terreni non affittati;
 
  •
  sul reddito dei fabbricati assoggettati all’Imu, a eccezione di quelli
 
  concessi in locazione;
  •
  è stata prorogata al 2013 l’agevolazione per i cosiddetti lavoratori
 
  frontalieri, che consiste nel non far concorrere al reddito complessivo, fino
 
  all’importo di 6.700 euro, i redditi di lavoro dipendente prestato in zone di
 
  frontiera o Paesi limitrofi;
 
  •
  proroga al 2013 anche per la tassazione agevolata dei premi di
 
  produttività per i dipendenti del settore privato: imposta sostitutiva al 10%
 
  in luogo dell’Irpef e relative addizionali. L’importo massimo agevolabile è
 
  stato fissato per il 2013 in 2.500 euro;
 
  •
  aumentano le detrazioni di base per i figli a carico - da 800 a 950 euro
 
  (da 900 a 1.220 euro, per i figli con meno di tre anni). Per il figlio disabile
 
  spetta un importo aggiuntivo di 400 euro;
 
  •
  dal periodo d’imposta 2012 vige una franchigia di 40 euro per la
 
  deduzione dei contributi al servizio sanitario nazionale versati con il
 
  premio di assicurazione di responsabilità civile sui veicoli;
  •
  nuova disciplina, con aumento della detrazione, per le erogazioni liberali
 
  a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite
 
  da fondazioni e associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei
 
  Paesi non appartenenti all’Ocse. In particolare, l’articolo 15 della legge n.
 
  96/2012 ha stabilito che per le erogazioni in denaro effettuate dal 2013, di
 
  importo non superiore a 2.065 euro annui, è riconosciuta una detrazione
 
  del 24% (che aumenterà al 26% dal 2014);
  •
  anche per le erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici dal 2013
 
  cambia la disciplina (articolo 7 della legge n. 96/2012). La detrazione
 
  Irpef sale al 24% (26% dal 2014), ma per importi compresi fra 50 e
 
  10.000 euro annui e a condizione che le erogazioni siano effettuate: 
 
  •
  mediante versamento bancario o postale;
  •
  a favore di partiti e movimenti politici che abbiano presentato liste o
 
  candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati
 
  o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
 
  spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a
 
  un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di
 
  Bolzano;
 
  •
  una nuova detrazione del 19% è stata introdotta dal 2013 per le
 
  erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o
 
  postale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
 
  •
  aumenta da 516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo di credito
 
  compensabile. La nuova soglia, che entrerà in vigore dal 2014, è stata
 
  stabilita dall’articolo 9 del decreto legge n. 35/2013.
 
  Nella Parte VII dell’Annuario è stato invece integrato il terzo capitolo, quello
 
  dedicato alle cartelle di pagamento e ai mezzi di riscossione coattiva. La legge
 
  di stabilità 2013 ha infatti introdotto nuove disposizioni sia per quanto riguarda la
 
  riscossione coattiva dei debiti minori sia in materia di sospensione dell’attività di
 
  riscossione da parte degli agenti a ciò preposti.
  Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2013
 
  l’Agente della riscossione non può procedere alle azioni cautelari ed esecutive
 
  prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio al debitore di una comunicazione
 
  contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo a suo carico.
 
  Obbligo per la società di riscossione incaricata di sospendere immediatamente
 
  ogni iniziativa finalizzata a incassare le somme iscritte a ruolo quando il debitore
 
  presenta una dichiarazione con la quale, sostanzialmente, documenta che le
 
  somme richieste non sono dovute (caso in cui è intervenuta prescrizione o
 
  decadenza, perché è stato emesso un provvedimento di sgravio, perché esiste
 
  una sospensione amministrativa o giudiziale o una sentenza di annullamento).
  Ricevuta la dichiarazione, l’agente di riscossione la trasmette all’ente creditore,
 
  che, verificata la regolarità della documentazione prodotta dal debitore,
 
  comunica, a questi e alla società di riscossione, l’esito della valutazione.
  Se, entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’ente creditore non
 
  trasmette alcuna comunicazione, le somme contestate vengono annullate di
 
  diritto.
 
  L’Annuario segnala, infine, l’aumento (da 20mila a 50mila euro) del limite
 
  massimo di debito che permette di chiederne la rateazione a Equitalia con una
 
  semplice richiesta motivata.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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