Con la sentenza n. 12431 del 18
 
  luglio 2012 la sezione Tributaria della
 
  Suprema Corte di Cassazione affronta
 
  il tema della detrazione fiscale di
 
  perdita su crediti con recupero
 
  dell’IRES.
 
  Sul punto rileva quanto previsto
 
  dall’art. 101, comma 5, D.P.R. n.
 
  917/86, secondo cui le perdite su
 
  crediti sono deducibili se risultano da
 
  elementi certi e precisi (e in ogni caso
 
  se il debitore è assoggettato a
 
  procedure concorsuali).
  Il contribuente creditore è quindi ammesso a provare, senza
 
  preclusioni, la sussistenza, nell’anno di imputazione delle perdite su
 
  crediti, degli elementi di “certezza e precisione” sulla sopravvenuta
 
  impossibilità di conseguire la utilità spettante in base al titolo
 
  creditorio vantato.
  Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la prova
 
  dell’insolvibilità del debitore, cui i crediti del contribuente si
 
  riferivano, potesse presuntivamente ricollegarsi alla revoca, da
 
  parte delle banche, degli affidamenti e dei finanziamenti allo stesso
 
  concessi; circostanza questa che, secondo le leggi di mercato,
 
  rende chiaro, “erga omnes”, l'impossibilità per la società debitrice di
 
  fare fronte ai propri impegni finanziari.
  
 
 
 
 
 
  
 
  DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SUI CREDITI
 
 
  Fonte: http://www.dirittobancario.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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