Formazione Continua Obbligatoria
Le spese sostenute per la partecipazione alla formazione  continua obbligatoria da parte degli iscritti in Albi professionali sono  deducibili dal reddito di lavoro autonomo in misura pari al 50% del  loro ammontare. Per gli immobili a uso promiscuo, la rendita catastale è  deducibile sempre in misura pari al 50%, indipendentemente dalla  porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di  utilizzare per lo svolgimento dell’attività.  Sono questi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate recentemente. Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR, le spese di  partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di  aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno,  sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. Al riguardo, è stato domandato all’Amministrazione finanziaria  se tale limite operi anche con riferimento alle spese di pura  partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio)  per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di  soggetti (tipicamente, gli iscritti in Albi professionali), per espressa  previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere. In relazione a tali oneri, infatti, sembrerebbe indubbio un  vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio dell’ attività  professionale. L’Agenzia delle Entrate adotta un’impostazione in linea con il  tenore letterale del dato normativo: atteso che il citato art. 54 comma  5 del TUIR non distingue in base alla natura del corso, la deducibilità  limitata opera anche riguardo alle spese sostenute per la  partecipazione alla formazione continua obbligatoria da parte degli  iscritti in Albi professionali.  Si ricorda altresì che, secondo l’Agenzia delle Entrate  (circolare n. 53/2000), la disposizione che limita la deducibilità delle  spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola  generale: la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di convegnistica. In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, a partire dal 2009 le  spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai convegni sono deducibili nella misura del 75% e sono ammesse in  deduzione nel limite del 50% (quindi nel limite del 37,5%, calcolato  come il 50% del 75%).  Secondo la circ. CNDCEC 27 aprile 2009 n. 9/IR, si tratta di  una soluzione poco appagante sotto il profilo sistematico, risultando  due diversi limiti di deducibilità per spese sostenute nello stesso  contesto: il primo, pari al 37,5%, applicabile alle spese di vitto e  alloggio, il secondo pari al 50%, applicabile invece alle spese di altra  natura (ad esempio, spese di iscrizione e di viaggio). Secondo il CNDCEC, anche qualora si ritenesse di poter  applicare il limite del 75% alle spese di vitto e alloggio sostenute in  tali occasioni, l’operare congiunto delle due percentuali (50% e 75%)  imporrebbe semplicemente di assumere quale importo massimo  deducibile il minore dei due importi (che nella specie, essendo unico  il parametro di riferimento per il calcolo dei due limiti, sarebbe  sempre quello determinato applicando il 50% all’ammontare delle  spese sostenute). Venendo ora al secondo quesito, con riferimento agli immobili  destinati ad uso promiscuo (per la professione e per esigenze  personali o familiari del contribuente), è stato chiesto se la rendita  catastale e le spese relative alle utenze (ad esempio, luce e acqua)  siano deducibili dal reddito professionale in misura pari al 50% anche nell’ipotesi in cui le stanze dedicate all’attività professionale occupino  una percentuale superiore (ad esempio, 60%) dell’unità immobiliare. Anche in questo caso, la risposta dell’Amministrazione  finanziaria è conforme al dato letterale della norma: la deducibilità  dei suddetti oneri compete sempre in misura pari al 50%, essendo  irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista  decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale (una  sola stanza ovvero più della metà dell’immobile, come nel caso di  specie). In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo  effettivo dell’immobile per fini professionali in misura superiore a  quella stabilita dalla legge, il limite del 50% è inderogabile. In proposito, vale la pena di rammentare che la deduzione  delle suddette spese è ammessa a condizione che “il contribuente  non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito  esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione” (art. 54 comma 3  del TUIR).  Pertanto, l’indeducibilità non scatta qualora l’immobile  strumentale (ad uso esclusivo) sia ubicato in un Comune diverso da  quello in cui è situato quello utilizzato promiscuamente (circ.  CNDCEC 12 maggio 2008 1/IR). 
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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