Formazione Continua Obbligatoria
Le spese sostenute per la partecipazione alla formazione
continua obbligatoria da parte degli iscritti in Albi professionali sono
deducibili dal reddito di lavoro autonomo in misura pari al 50% del
loro ammontare.
Per gli immobili a uso promiscuo, la rendita catastale è
deducibile sempre in misura pari al 50%, indipendentemente dalla
porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di
utilizzare per lo svolgimento dell’attività.
Sono questi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
recentemente.
Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR, le spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno,
sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
Al riguardo, è stato domandato all’Amministrazione finanziaria
se tale limite operi anche con riferimento alle spese di pura
partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio)
per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di
soggetti (tipicamente, gli iscritti in Albi professionali), per espressa
previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere.
In relazione a tali oneri, infatti, sembrerebbe indubbio un
vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio dell’ attività
professionale.
L’Agenzia delle Entrate adotta un’impostazione in linea con il
tenore letterale del dato normativo: atteso che il citato art. 54 comma
5 del TUIR non distingue in base alla natura del corso, la deducibilità
limitata opera anche riguardo alle spese sostenute per la
partecipazione alla formazione continua obbligatoria da parte degli
iscritti in Albi professionali.
Si ricorda altresì che, secondo l’Agenzia delle Entrate
(circolare n. 53/2000), la disposizione che limita la deducibilità delle
spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola
generale: la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando
tali costi ricadono nell’alveo delle spese di convegnistica.
In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, a partire dal 2009 le
spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai
convegni sono deducibili nella misura del 75% e sono ammesse in
deduzione nel limite del 50% (quindi nel limite del 37,5%, calcolato
come il 50% del 75%).
Secondo la circ. CNDCEC 27 aprile 2009 n. 9/IR, si tratta di
una soluzione poco appagante sotto il profilo sistematico, risultando
due diversi limiti di deducibilità per spese sostenute nello stesso
contesto: il primo, pari al 37,5%, applicabile alle spese di vitto e
alloggio, il secondo pari al 50%, applicabile invece alle spese di altra
natura (ad esempio, spese di iscrizione e di viaggio).
Secondo il CNDCEC, anche qualora si ritenesse di poter
applicare il limite del 75% alle spese di vitto e alloggio sostenute in
tali occasioni, l’operare congiunto delle due percentuali (50% e 75%)
imporrebbe semplicemente di assumere quale importo massimo
deducibile il minore dei due importi (che nella specie, essendo unico
il parametro di riferimento per il calcolo dei due limiti, sarebbe
sempre quello determinato applicando il 50% all’ammontare delle
spese sostenute).
Venendo ora al secondo quesito, con riferimento agli immobili
destinati ad uso promiscuo (per la professione e per esigenze
personali o familiari del contribuente), è stato chiesto se la rendita
catastale e le spese relative alle utenze (ad esempio, luce e acqua)
siano deducibili dal reddito professionale in misura pari al 50% anche
nell’ipotesi in cui le stanze dedicate all’attività professionale occupino
una percentuale superiore (ad esempio, 60%) dell’unità immobiliare.
Anche in questo caso, la risposta dell’Amministrazione
finanziaria è conforme al dato letterale della norma: la deducibilità
dei suddetti oneri compete sempre in misura pari al 50%, essendo
irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista
decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale (una
sola stanza ovvero più della metà dell’immobile, come nel caso di
specie).
In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo
effettivo dell’immobile per fini professionali in misura superiore a
quella stabilita dalla legge, il limite del 50% è inderogabile.
In proposito, vale la pena di rammentare che la deduzione
delle suddette spese è ammessa a condizione che “il contribuente
non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito
esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione” (art. 54 comma 3
del TUIR).
Pertanto, l’indeducibilità non scatta qualora l’immobile
strumentale (ad uso esclusivo) sia ubicato in un Comune diverso da
quello in cui è situato quello utilizzato promiscuamente (circ.
CNDCEC 12 maggio 2008 1/IR).
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