“S C I A Agenti e Rappresentanti di Commercio
Per chi inizia l’attività di agente L'attività di agenzia e rappresentanza di commercio può essere  iniziata contestualmente alla data di presentazione di una  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese  della Camera di Commercio di competenza, con la quale il diretto  interessato (titolare, legale rappresentante, preposto) autocertifica il  possesso di tutti i requisiti. L'ufficio competente della Camera di Commercio continuerà ad  effettuare il controllo dei requisiti morali e professionali autocertificati  nella SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei  presupposti richiesti dalla legge di riferimento, adotterà motivati  provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con la  conseguente cancellazione salvo che, ove ciò sia possibile,  l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta  attività ed i suoi effetti entro il termine di trenta giorni. Per gli agenti già in attività Il decreto attuativo prevede che gli agenti già in attività, sia sotto forma individuale sia sotto forma societaria, devono provvedere a presentare la SCIA entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi e,  dunque, entro il 12 maggio 2013, pena la cancellazione e,  l’impossibilità di svolgere l’attività.  Gli agenti con attività sospesa Gli agenti che cessano di svolgere l’attività devono richiedere, entro  90 giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita  Sezione del REA.    Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio dell’agente dalla posizione REA dell’impresa  nella quale era inserito. Nell’ipotesi in cui egli dovesse riprendere l’attività (anche in proprio)  deve richiedere la cancellazione dalla predetta Sezione. Le persone  fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna  impresa alla data del 12 maggio 2012, devono comunicarlo entro un  anno alla CCIAA. In difetto, l’interessato decade dalla possibilità di  iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel  soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in  vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per  l’avvio dell’attività.  Il controllo periodico dei requisiti da parte della cciaa Ogni 5 anni la CCIAA provvederà ad effettuare un riscontro per  ognuno degli iscritti della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento  dell’attività La tessera di riconoscimento L’ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato,  la tessera personale di riconoscimento di cui all’art. 13 del D.M. 21  agosto 1985, recante norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di foto.
L’art. 74 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo  2010, come è noto, ha soppresso dal  maggio 2010 il ruolo agenti e  rappresentanti di commercio, mantenendo  comunque invariata la normativa di  riferimento e il possesso dei requisiti  previsti per l’esercizio dell’attività.  
Con decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre  2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012 sono stati  emanati i 4 decreti attuativi (spedizionieri doganali, mediatori,  mediatori marittimi e, appunto, agenti e rappresentanti) che  disciplinano le modalità di iscrizione nel registro delle imprese di  questi soggetti. Le disposizioni sono entrate in vigore il 12 maggio 2012. Occorre  nuovamente sottolineare che la soppressione del ruolo agenti,  sostituito dalla comunicazione telematica tramite SCIA alla Camera di  commercio, non modifica in nulla i requisiti necessari per poter  accedere all’attività.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
CANDELORO Dott.ssa Daniela | Piazza Euclide, 31 00197 ROMA  | Tel./Fax. 06 64790236  | Cell. 320 3164749
Dott.ssa Candeloro Daniela