“S C I A Agenti e Rappresentanti di Commercio
Per chi inizia l’attività di agente
L'attività di agenzia e rappresentanza di commercio può essere
iniziata contestualmente alla data di presentazione di una
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese
della Camera di Commercio di competenza, con la quale il diretto
interessato (titolare, legale rappresentante, preposto) autocertifica il
possesso di tutti i requisiti.
L'ufficio competente della Camera di Commercio continuerà ad
effettuare il controllo dei requisiti morali e professionali autocertificati
nella SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti richiesti dalla legge di riferimento, adotterà motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con la
conseguente cancellazione salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine di trenta giorni.
Per gli agenti già in attività
Il decreto attuativo prevede che gli agenti già in attività, sia sotto forma
individuale sia sotto forma societaria, devono provvedere a presentare
la SCIA entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi e,
dunque, entro il 12 maggio 2013, pena la cancellazione e,
l’impossibilità di svolgere l’attività.
Gli agenti con attività sospesa
Gli agenti che cessano di svolgere l’attività devono richiedere, entro
90 giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita
Sezione del REA.
Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio
dell’agente dalla posizione REA dell’impresa nella quale era inserito.
Nell’ipotesi in cui egli dovesse riprendere l’attività (anche in proprio)
deve richiedere la cancellazione dalla predetta Sezione. Le persone
fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna
impresa alla data del 12 maggio 2012, devono comunicarlo entro un
anno alla CCIAA. In difetto, l’interessato decade dalla possibilità di
iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel
soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in
vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per
l’avvio dell’attività.
Il controllo periodico dei requisiti da parte della cciaa
Ogni 5 anni la CCIAA provvederà ad effettuare un riscontro per
ognuno degli iscritti della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento
dell’attività
La tessera di riconoscimento
L’ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato,
la tessera personale di riconoscimento di cui all’art. 13 del D.M. 21
agosto 1985, recante norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985,
n. 204, munita di foto.
L’art. 74 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo
2010, come è noto, ha soppresso dal
maggio 2010 il ruolo agenti e
rappresentanti di commercio, mantenendo
comunque invariata la normativa di
riferimento e il possesso dei requisiti
previsti per l’esercizio dell’attività.
Con decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012 sono stati
emanati i 4 decreti attuativi (spedizionieri doganali, mediatori,
mediatori marittimi e, appunto, agenti e rappresentanti) che
disciplinano le modalità di iscrizione nel registro delle imprese di
questi soggetti.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 12 maggio 2012. Occorre
nuovamente sottolineare che la soppressione del ruolo agenti,
sostituito dalla comunicazione telematica tramite SCIA alla Camera di
commercio, non modifica in nulla i requisiti necessari per poter
accedere all’attività.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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