 
 
  Le competenti Autorità dei due Paesi possono concordare specifiche
 
  possono concordare specifiche modalità per il rimborso o per
 
  modalità per il rimborso o per l'applicazione diretta del trattamento
 
  l'applicazione diretta del trattamento convenzionale, che consistono, in
 
  convenzionale, che consistono, in sostanza, nell'adozione di appositi
 
  sostanza, nell'adozione di appositi modelli.
 
  modelli. I modelli finora concordati sono stati
 
  I modelli finora concordati sono stati predisposti per l'applicazione delle
 
  predisposti per l'applicazione delle riduzioni convenzionali relative alle
 
  riduzioni convenzionali relative alle categorie di reddito più rilevanti:
 
  categorie di reddito più rilevanti: dividendi, interessi e royalties.
 
  dividendi, interessi e royalties. 
  
  
  
  
 
  Fonte : http://www.agenziaentrate.gov.it
 
  
  
  
  
 
  Fiscalità Internazionale
 
 
 
  
  
  
  
 
  Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono
 
  considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti
 
  iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta,
 
  per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni
 
  cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello
 
  bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale
 
  Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora
 
  di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste
 
  abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono
 
  condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. 
  I non residenti che hanno prodotto
 
  considerati residenti. 
  I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono
 
  redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato
 
  tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali
 
  italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
 
  Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di
 
  stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
 
  residenza.
  
  
  
 
  Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
 
  italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
 
  emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. 
  I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi
 
  individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. 
  I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi
 
  indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale
 
  residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la
 
  trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari
 
  dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli
 
  e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).
 
  familiari, sociali e morali). 
 
  
 
  L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul
 
  Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.
 
  reddito e sul patrimonio.  Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere
 
  Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento
 
  impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.
  Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la
 
  fiscale delle singole categorie di reddito.
  Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo
 
  possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la
 
  stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
 
  tassazione esclusiva da parte di uno Stato. La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di
 
  La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche
 
  reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del
 
  eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il
 
  beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma
 
  soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in
 
  entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior
 
  sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli
 
  parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.
 
  ordinamenti nazionali. La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente,
 
  La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta
 
  il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito
 
  eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all'applicazione
 
  convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all'applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della
 
  immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della ritenuta.
 
  ritenuta.
  
 
  Convenzioni per evitare le doppie Imposte
 
 
  Tali modelli, strutturati in due o più esemplari, oltre ad una copia 
  ad uso del beneficiario, contengono le dichiarazioni da rilasciare da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti
 
  da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti dalla Convenzione, nonché una parte relativa all'attestazione di
 
  dalla Convenzione, nonché una parte relativa all'attestazione di residenza che deve essere compilata dall'Autorità fiscale del
 
  residenza che deve essere compilata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza.
 
  Paese di residenza.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
 
 
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  Dott.ssa Candeloro Daniela
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 