Fonte : http://www.pavoni.it
Foglio Informativo
Versamento Decimi Di Capitale Per Società Costituente
Al fine di costituire una SRL è necessario versare il 25% del capitale
sociale previsto per la costituenda SRL
(Il minimo capitale deve essere di euro 10.000 e quindi i decimi un
minimo di euro 2.500).
Sono necessari per il versamento dei decimi:
•
il nome definitivo previsto per la SRL;
•
i dati dei soci, codice fiscale, dati anagrafici;
•
le percentuali definitive di partecipazione al capitale della SRL
•
l’attività principale esercitata ed il codice ATECO
Il versamento dei decimi avviene presso una banca.
Il conto corrente aperto ad una società costituenda è un rapporto ad
operatività limitata che permette ai soci sottoscrittori di società di capitali di
depositare delle somme, nella misura prevista dal codice civile, al fine di
procedere alla costituzione della società. Ogni altra operazione sul conto
non è consentita.
La somma è versata su un conto non disponibile e verrà restituita agli
eventi diritto previa esibizione della documentazione di costituzione, ai
sensi dell’art 2 del D.P.R 10/2/1986, n.30. Il ritiro delle somme versate è
possibile solo previa consegna - da parte di soggetti a ciò legittimati e nei
termini eventualmente previsti in contratto - di specifica documentazione
attestante la costituzione o la mancata costituzione della società. Il conto
corrente decimi verrà quindi “trasformato” in un conto operativo intestato
alla società al momento di presentazione alla banca dell’originale dell’atto
costitutivo con i timbri della registrazione.
La restituzione del predetto deposito verrà effettuata anche ai sensi dell’art.
2331 4° comma c.c. alla Società Costituenda e per essa agli amministratori
ovvero ai sottoscrittori qualora, trascorsi novanta giorni dalla data del
suddetto, la Società Costituenda non risulti iscritta nel registro delle
imprese.
Nel caso di mancata costituzione la presente ricevuta dovrà essere
restituita alla Banca per il rimborso del capitale versato.
La Banca potrà restituire le somme prima del decorso del termine di cui
sopra solo previa presentazione di una dichiarazione firmata da tutti i
sottoscrittori con cui gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della
Società e di manlevare la Banca da qualsiasi contestazione in merito.
Fino all’iscrizione della Società Costituenda nel Registro delle Imprese ed
alla consegna dei relativi documenti alla Banca, il deposito, oggetto del
presente atto, sarà regolato dalle norme in materia di deposito in denaro —
art. 1834 e seg. c.c..
Salvo patto contrario, le somme depositate sono improduttive di interessi.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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