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Foglio Informativo Versamento Decimi Di Capitale Per Società Costituente
Al fine di costituire una SRL è necessario versare il 25% del capitale  sociale previsto per la costituenda SRL  (Il minimo capitale deve essere di euro 10.000 e quindi i decimi un minimo di euro 2.500). Sono necessari per il versamento dei decimi: il nome definitivo previsto per la SRL; i dati dei soci, codice fiscale, dati anagrafici; le percentuali definitive di partecipazione al capitale della SRL l’attività principale esercitata ed il codice ATECO Il versamento dei decimi avviene presso una banca. Il conto corrente aperto ad una società costituenda è un rapporto ad   operatività limitata che permette ai soci sottoscrittori di società di capitali di  depositare delle somme, nella misura prevista dal codice civile, al fine di  procedere alla costituzione della società. Ogni altra operazione sul conto  non è consentita. La somma è versata su un conto non disponibile e verrà restituita agli  eventi diritto previa esibizione della documentazione di costituzione, ai  sensi dell’art 2 del D.P.R 10/2/1986, n.30. Il ritiro delle somme versate è  possibile solo previa consegna - da parte di soggetti a ciò legittimati e nei  termini eventualmente previsti in contratto - di specifica documentazione  attestante la costituzione o la mancata costituzione della società. Il conto  corrente decimi verrà quindi “trasformato” in un conto operativo intestato  alla società al momento di presentazione alla banca dell’originale dell’atto  costitutivo con i timbri della registrazione.  La restituzione del predetto deposito verrà effettuata anche ai sensi dell’art.  2331 4° comma c.c. alla Società Costituenda e per essa agli amministratori  ovvero ai sottoscrittori qualora, trascorsi novanta giorni dalla data del  suddetto, la Società Costituenda non risulti iscritta nel registro delle  imprese. Nel caso di mancata costituzione la presente ricevuta dovrà essere  restituita alla Banca per il rimborso del capitale versato.  La Banca potrà restituire le somme prima del decorso del termine di cui  sopra solo previa presentazione di una dichiarazione firmata da tutti i  sottoscrittori con cui gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della Società e di manlevare la Banca da qualsiasi contestazione in merito.  Fino all’iscrizione della Società Costituenda nel Registro delle Imprese ed  alla consegna dei relativi documenti alla Banca, il deposito, oggetto del  presente atto, sarà regolato dalle norme in materia di deposito in denaro —  art. 1834 e seg. c.c.. Salvo patto contrario, le somme depositate sono improduttive di interessi.
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