Fonte : http://www.lalentesulfisco.it
1° Gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi
fuori campo I V A.
Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013,
le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL
216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da
consentirne una conversione in legge più spedita. In tale ambito, come
detto, si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della
fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle
procedure poste in essere dalle aziende.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un
generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni
fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt.
da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data
dal 1° gennaio 2010, a seguito delle
novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010,
sussiste l’obbligo di emissione della
fattura per le prestazioni di servizi,
fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter
del DPR 633/72, rese a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato UE.
Tale adempimento, tuttavia, era di
fatto stato introdotto come una sorta di
“corollario” dell’ulteriore obbligo di
inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il
quadro normativo è il seguente:
•
prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi
d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in
tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore
dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente.
Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura
“inversione contabile”;
•
prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE:
in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura
“operazione non soggetta”.
A differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di
fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter,
resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo
1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di
servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e
7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto
ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.
Tale attenzione riguarda
soprattutto la prima delle due
ipotesi delineate, poiché è
espressamente previsto che
l’obbligo di fatturazione riguarda
solamente quelle prestazioni di
servizi rese a soggetti passivi UE,
per le quali l’imposta è dovuta da
parte del committente comunitario
nel Paese in cui lo stesso è
stabilito. Ciò che rileva, dunque,
non è solamente l’esclusione da
IVA in Italia per carenza del
presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba
essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo
dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
Esemplificando:
•
servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti
di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi
dell’art. 7-ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera
del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste
l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della
debenza d’imposta ad opera del committente UE;
•
servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano
nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile
situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-
quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato
nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia,
quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta
non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in
Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA
in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non
sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è
sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché
sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad
operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”,
senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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