Fonte : http://www.lalentesulfisco.it
1° Gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo I V A.
Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013,  le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL  216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da  consentirne una conversione in legge più spedita. In tale ambito, come  detto, si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della  fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle  procedure poste in essere dalle aziende.  Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un  generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni  fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt.  da 7 a 7-septies del DPR 633/72.  Sul punto, si ricorda che già a far data  dal 1° gennaio 2010, a seguito delle  novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010,  sussiste l’obbligo di emissione della  fattura per le prestazioni di servizi,  fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter  del DPR 633/72, rese a soggetti  passivi d’imposta in altro Stato UE.  Tale adempimento, tuttavia, era di  fatto stato introdotto come una sorta di  “corollario” dell’ulteriore obbligo di  inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.  A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il  quadro normativo è il seguente:  prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi  d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in  tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore  dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente.  Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura  “inversione contabile”;  prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE:  in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura  “operazione non soggetta”.  A differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di  fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter,  resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo  1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di  servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e  7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto  ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.  Tale attenzione riguarda  soprattutto la prima delle due  ipotesi delineate, poiché è  espressamente previsto che  l’obbligo di fatturazione riguarda  solamente quelle prestazioni di  servizi rese a soggetti passivi UE,  per le quali l’imposta è dovuta da  parte del committente comunitario  nel Paese in cui lo stesso è  stabilito. Ciò che rileva, dunque,  non è solamente l’esclusione da  IVA in Italia per carenza del  presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba  essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo  dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.  Esemplificando:  servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti  di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi  dell’art. 7-ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera  del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste  l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della  debenza d’imposta ad opera del committente UE;  servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano  nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile  situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-  quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato  nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia,  quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta  non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in  Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA  in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non  sussiste l’obbligo di emissione della fattura.  Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è  sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché  sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad  operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”,  senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo. 
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