Valore Imposta Immobili all’Estero.
Fonte : http://www.professionearchitetto.it
Soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, si ricorda che la manovra  salva Italia ha istituito dal periodo di imposta 2011, un’imposta sul valore degli  immobili, sia terreni che fabbricati, detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati  dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti a tale imposta risultano anche gli immobili oggetto di  operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione, nonchè del  c.d. rimpatrio giuridico. Nel provvedimento in oggetto si chiarisce che l’imposta  nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, è dovuta per gli immobili  detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e in proporzione alla quota di  titolarità dei predetti diritti, rapportata ai mesi dell’anno nei quali si è prottratta. In  tal caso il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 gg è  calcolato per intero. L’imposta allo 0,76% non è dovuta quando l’importo  dell’imposta così calcolata non superi complessivamente le 200 euro. Base imponibile imposta immobili all’estero Il valore della base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituito dal  costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti. In mancanza di questo si  utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in  cui situato l’immobile. Si precisa inoltre che se l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, si deve tener conto del valore  dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili che  vengono acquisiti per successione o donazione, il valore intal caso è quello  dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, o, in  mancanza, si tiene conto del costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal  donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di  documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato  l’immobile. Per gli immobili che si trovano in Paesi appaertenti all’UE o in Paesi  aderenti allo SEE, il c.d. Spazio economico europeo che garantiscono un  aedeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento per individuare la  base imponibile, è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel  Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per determinare imposte  reddituali o patrimoniali. Tale criterio trova applicazione anche quando gli  immobili sono pervenuti per successione o donazione. Immobili all’estero di soggetti che lavoro oltreconfine con residenza fiscale in Italia Nella manovra salva Italia, si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL  2012/11 convertito in legge n. 214/11 che per i soggetti che prestano lavoro  all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa  o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso  organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è  determinata non in base ai criteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad  accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti  all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad  abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta in tal caso  permane fino che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al  suo rientro in Italia. A decorrere dal periodo di imposta in cui però tale lavoratore  acquisirà la residenza in Italia, tornerà ad applicarsi l’aliquota nella misura piena  dello 0,76%. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a  concorrenza del suo ammontare, la somma di 200 euro rapportata al periodo  dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare sia  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta,  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,  a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia, sia determinata  sulla base degli accordi internazionali ratificati e non sulla base dei criteri  ordinari del Tuir. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di  età non superiore a 26 anni, a patto che dimori abitualmente e risieda  anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  L’importo complessivo della maggiorazione non deve però sforare l’importo  massimo di 400 euro. Calcolo e versamento imposta immobili all’estero Per ciò che riguarda le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta in  questione, nel provvedimento delle Entrate, si precisa che da questa imposta si  detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari  all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di  riferimento nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Per gli immobili situati in  Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo  che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in  Italia viene detratta in via prioritaria l’imposta patrimoniale versata nell’anno di  riferimento nel Paese in cui si trova l’immobile. Se inoltre vi è un’eccedenza di  imposta reddituale estera che grava sugli immobili e questa eccedenza non  viene usata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in riferimento al credito di imposta  per i redditi prodotti all’estero, dall’imposta dovuta si detrae in Italia, fino a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito di imposta derivante  da questa eccedenza.  Quadro RM Sezione XVI Il valore degli immobili situati all’estero deve essere dichiarato inoltre  compilando la sezione XVI del Quadro RM dell’Unico Persone fisiche, indicando  il controvalore n euro degli importi in valuta. Inoltre il contribuente interessato  deve versare l’imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo delle  imposte sui redditi che derivano dalle denunce dei redditi relative al periodo di  imposta di riferimento, a decorrere dal 2011 e non sono dovuti acconti. Nel  provvedimento si precisa anche che è possibile rateizzare l’imposta. Immobili all’estero e società fiduciaria Infine nel provvedimento del 5 giugno 2012 si precisa il caso degli immobili per i quali è stato stipulato un contratto di amministrazione con una società  fiduciaria. In tal caso spetta a quest’ultima applicare e versare l’imposta dovuta  dal contribuente, che provvederà a fornire direttamente la provvista alla società  fiduciaria, altrimenti la stessa fiduciaria comunica i dati del contribuente  inadempiente all’Agenzia delle entrate con il modello 770/2013, il modello di  dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari.  
Con un provvedimento del Direttore  dell’Agenzia delle entrate di ieri è stata  data attuazione alle disposizioni della  manovra salva Italia, il DL 201/11  convertito in Legge n. 214/11 in tema di  imposta sulle attività finanziarie scudate  e di imposta sul valore degli immobili  situati all’estero.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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