Valore Imposta Immobili all’Estero.
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Soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, si ricorda che la manovra
salva Italia ha istituito dal periodo di imposta 2011, un’imposta sul valore degli
immobili, sia terreni che fabbricati, detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetti a tale imposta risultano anche gli immobili oggetto di
operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione, nonchè del
c.d. rimpatrio giuridico. Nel provvedimento in oggetto si chiarisce che l’imposta
nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, è dovuta per gli immobili
detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e in proporzione alla quota di
titolarità dei predetti diritti, rapportata ai mesi dell’anno nei quali si è prottratta. In
tal caso il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 gg è
calcolato per intero. L’imposta allo 0,76% non è dovuta quando l’importo
dell’imposta così calcolata non superi complessivamente le 200 euro.
Base imponibile imposta immobili all’estero
Il valore della base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituito dal
costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti. In mancanza di questo si
utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in
cui situato l’immobile. Si precisa inoltre che se l’immobile non sia più posseduto
alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, si deve tener conto del valore
dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili che
vengono acquisiti per successione o donazione, il valore intal caso è quello
dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, o, in
mancanza, si tiene conto del costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal
donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di
documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile. Per gli immobili che si trovano in Paesi appaertenti all’UE o in Paesi
aderenti allo SEE, il c.d. Spazio economico europeo che garantiscono un
aedeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento per individuare la
base imponibile, è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per determinare imposte
reddituali o patrimoniali. Tale criterio trova applicazione anche quando gli
immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Immobili all’estero di soggetti che lavoro oltreconfine con residenza fiscale in Italia
Nella manovra salva Italia, si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL
2012/11 convertito in legge n. 214/11 che per i soggetti che prestano lavoro
all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa
o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è
determinata non in base ai criteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad
accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti
all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad
abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta in tal caso
permane fino che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al
suo rientro in Italia. A decorrere dal periodo di imposta in cui però tale lavoratore
acquisirà la residenza in Italia, tornerà ad applicarsi l’aliquota nella misura piena
dello 0,76%.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la somma di 200 euro rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta,
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,
a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia, sia determinata
sulla base degli accordi internazionali ratificati e non sulla base dei criteri
ordinari del Tuir.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di
età non superiore a 26 anni, a patto che dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione non deve però sforare l’importo
massimo di 400 euro.
Calcolo e versamento imposta immobili all’estero
Per ciò che riguarda le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta in
questione, nel provvedimento delle Entrate, si precisa che da questa imposta si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari
all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Per gli immobili situati in
Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta dovuta in
Italia viene detratta in via prioritaria l’imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento nel Paese in cui si trova l’immobile. Se inoltre vi è un’eccedenza di
imposta reddituale estera che grava sugli immobili e questa eccedenza non
viene usata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in riferimento al credito di imposta
per i redditi prodotti all’estero, dall’imposta dovuta si detrae in Italia, fino a
concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito di imposta derivante
da questa eccedenza.
Quadro RM Sezione XVI
Il valore degli immobili situati all’estero deve essere dichiarato inoltre
compilando la sezione XVI del Quadro RM dell’Unico Persone fisiche, indicando
il controvalore n euro degli importi in valuta. Inoltre il contribuente interessato
deve versare l’imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi che derivano dalle denunce dei redditi relative al periodo di
imposta di riferimento, a decorrere dal 2011 e non sono dovuti acconti. Nel
provvedimento si precisa anche che è possibile rateizzare l’imposta.
Immobili all’estero e società fiduciaria
Infine nel provvedimento del 5 giugno 2012 si precisa il caso degli immobili
per i quali è stato stipulato un contratto di amministrazione con una società
fiduciaria. In tal caso spetta a quest’ultima applicare e versare l’imposta dovuta
dal contribuente, che provvederà a fornire direttamente la provvista alla società
fiduciaria, altrimenti la stessa fiduciaria comunica i dati del contribuente
inadempiente all’Agenzia delle entrate con il modello 770/2013, il modello di
dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari.
Con un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate di ieri è stata
data attuazione alle disposizioni della
manovra salva Italia, il DL 201/11
convertito in Legge n. 214/11 in tema di
imposta sulle attività finanziarie scudate
e di imposta sul valore degli immobili
situati all’estero.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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