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Omaggi Natalizi a Clienti e Dipendenti.
Omaggi ai dipendenti Conseguentemente, in applicazione del sopra citato art. 2 c. 2, n.  4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA. Ai fini Ires i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti vanno  ricompresi tra le “spese per prestazioni di lavoro” di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 e non nelle spese per omaggi.  Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili in sede di  determinazione della base imponibile Irpef/Ires.   Quindi risultano: sempre soggette a tassazione le erogazioni liberali  corrisposte in denaro mentre non concorrono alla formazione del reddito quelle in  natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) se di  importo non superiore ad euro 258,23 annuali.
Gli omaggi vengono contemplati nell'  art. 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972,  dove si afferma che costituiscono  cessioni imponibili Iva quelle gratuite di  beni, eccezion fatta per quelle la cui  produzione o commercio non rientra  nell'attivita' dell'impresa, se di costo  unitario non superiore a € 25,82, e ad  eccezione di quelle per le quali all'atto  dell'acquisto non si e' detratta l'Iva.
Ai fini Iva occorre considerare sia la possibilità di detrarre l'Iva a  monte, cioè quella pagata sull'acquisto dell'omaggio, sia l'eventuale  obbligo di pagare l'Iva a valle, cioè in occasione della consegna  dell'omaggio.
L'I.V.A sugli acquisti di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti è  indetraibile , ai sensi dell' art. 19 c. 1 DPR 633/72, a prescindere  dal costo, per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, ne'  può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del  requisito di sostenimento per finalità promozionali. 
Gli omaggi di beni NON facenti parte dell'attività dell'impresa  (es.: agende, panettoni, vini, spumanti, ecc.) sono soggetti ad un  trattamento I.V.A. differenziato a seconda del loro valore unitario:  se di valore unitario superiore a € 25,82, l'imposta assolta all'atto dell'acquisto è indetraibile e la successiva cessione è irrilevante (non va fatturata perché operazione fuori campo I.V.A.). In questo caso, l'I.V.A. rappresenta un onere aggiuntivo al costo dell'omaggio; se di valore unitario NON superiore a € 25,82 l'Iva assolta  all'atto dell'acquisto è detraibile e la successiva cessione  omaggio è fuori campo I.V.A., anche se gli omaggi sono  costituiti da alimenti e bevande ( spumante, panettone, torrone,  ecc.). E' stato, infatti, chiarito che, benché la lett. f) dell'art. 19-bis 1  preveda in generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di  alimenti e bevande, è consentita la detrazione per detti beni di  costo unitario non superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi,  destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese  di rappresentanza per le quali trova applicazione la lett. h)( Circ.  19.6.2002 n. 54/E Ag. Entrate).
Gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza  non consentono il diritto alla detrazione dell'IVA, salvo quelli fino a  €25,82. 
DDT : secondo la Circ. Min. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati ad  essere ceduti gratuitamente , la cui produzione o il cui commercio  non rientra nell'attività propria dell'impresa , costituiscono sempre  spese di rappresentanza , indipendentemente dal costo unitario dei  beni stessi. Ne consegue che all'atto della consegna dell'omaggio  non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta,  ecc.). E' tuttavia opportuna l'emissione di un ddt (con causale  “omaggio”) o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di  identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale.
Ad esempio, una strenna natalizia del valore  globale di € 200 è una spesa deducibile per  il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente. Per la verifica  del superamento della franchigia di € 258,23  devono essere considerate anche le  analoghe erogazioni corrisposte al  dipendente durante l'anno. In caso di  superamento del predetto limite viene però  ripreso a tassazione l'intero valore.
Di conseguenza, per quanto concerne il trattamento fiscale inerente  le imposte IRES ed IRPEF degli omaggi ai dipendenti non rileva che i  beni ceduti siano prodotti dall'impresa oppure acquistati presso terzi . Per quanto concerne la disciplina IRAP riguardante i soggetti Ires ,  l'art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce in linea di principio  l'indeducibilità dei costi relativi al personale (tra cui gli omaggi ai  dipendenti) iscritti a Conto Economico nella voce B.9 (spese per il  personale): in questa voce sono, infatti, classificati gli omaggi erogati  ai dipendenti a titolo di liberalità. Negli altri casi gli omaggi, essendo  classificati nella voce B.14 (oneri diversi di gestione), sono totalmente deducibili ai fini Irap, in applicazione del principio di derivazione dal  risultato di conto economico. Per quei soggetti Irpef che, invece, non hanno optato di derivare  l'imponibile Irap dal bilancio , gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori  fiscalmente equiparati) sono indeducibili ai fini Irap , in quanto i  relativi costi d'acquisto non rientrano nell'elenco dei costi deducibili  dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/1997. Omaggi effettuati da Professionisti Ai fini IVA i professionisti sono trattati diversamente dalle imprese,  in quanto l'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 tratta di beni oggetto o meno  dell'attività d'impresa. Pertanto si ritiene che le cessioni gratuite di  beni di costo non superiore a € 25,82 fatte dai professionisti siano da  assoggettare all'imposta con i conseguenti obblighi di fatturazione. Per evitare questo fastidio è opportuno che il professionista,  applicando l'altra condizione prevista dall'art. 2 n. 4, (acquisti  effettuati con I.V.A. non detratta), consideri indetraibile l'I.V.A.  pagata all'atto dell'acquisto dell'omaggio. La successiva cessione  sarà quindi fuori campo I.V.A. Le spese di rappresentanza sono  deducibili dal reddito professionale IRPEF nei limiti dell'1% dei  compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54 c. 5 TUIR). Si  ricorda anche il limite del 75% di deducibilità delle spese per le  prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande.   IRAP Professionisti: tra i costi deducibili dalla base imponibile IRAP  rientrano le spese di rappresentanza. Tali spese soffrono solo il limite  di deducibilità dell'1% dei compensi dichiarati.
Inoltre, è stato chiarito che la medesima liberalità può essere erogata  anche ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che  l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di  dipendenti, e anche in occasioni diverse dalle festività religiose o  nazionali e dalle ricorrenze aziendali (es.: matrimonio, nascita di un  figlio, ecc.).
Questa norma  viaggia di pari passo con l'art. 19-bis1 c. 1 lett. h)  secondo il quale non e' detraibile l'Iva pagata sulle spese definite di  rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82.
Quindi attenzione perche' in molte situazioni aziendali la franchigia  dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata (auto in uso  promiscuo, polizze sanitarie, ecc), per cui l'impresa dovrà verificare,  dipendente per dipendente, l'ammontare di tale franchigia ancora  disponibile.
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