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Omaggi Natalizi a Clienti e Dipendenti.
Omaggi ai dipendenti
Conseguentemente, in applicazione del sopra citato art. 2 c. 2, n.
4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.
Ai fini Ires i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti vanno
ricompresi tra le “spese per prestazioni di lavoro” di cui all'art. 95
del D.P.R. n. 917/1986 e non nelle spese per omaggi.
Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili in sede di
determinazione della base imponibile Irpef/Ires.
Quindi risultano:
•
sempre soggette a tassazione le erogazioni liberali
corrisposte in denaro
•
mentre non concorrono alla formazione del reddito quelle in
natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) se di
importo non superiore ad euro 258,23 annuali.
Gli omaggi vengono contemplati nell'
art. 2 c. 2 n. 4) del DPR 633/1972,
dove si afferma che costituiscono
cessioni imponibili Iva quelle gratuite di
beni, eccezion fatta per quelle la cui
produzione o commercio non rientra
nell'attivita' dell'impresa, se di costo
unitario non superiore a € 25,82, e ad
eccezione di quelle per le quali all'atto
dell'acquisto non si e' detratta l'Iva.
Ai fini Iva occorre considerare sia la possibilità di detrarre l'Iva a
monte, cioè quella pagata sull'acquisto dell'omaggio, sia l'eventuale
obbligo di pagare l'Iva a valle, cioè in occasione della consegna
dell'omaggio.
L'I.V.A sugli acquisti di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti è
indetraibile , ai sensi dell' art. 19 c. 1 DPR 633/72, a prescindere
dal costo, per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, ne'
può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del
requisito di sostenimento per finalità promozionali.
Gli omaggi di beni NON facenti parte dell'attività dell'impresa
(es.: agende, panettoni, vini, spumanti, ecc.) sono soggetti ad un
trattamento I.V.A. differenziato a seconda del loro valore unitario:
•
se di valore unitario superiore a € 25,82, l'imposta assolta
all'atto dell'acquisto è indetraibile e la successiva cessione
è irrilevante (non va fatturata perché operazione fuori campo
I.V.A.).
In questo caso, l'I.V.A. rappresenta un onere aggiuntivo al costo
dell'omaggio;
•
se di valore unitario NON superiore a € 25,82 l'Iva assolta
all'atto dell'acquisto è detraibile e la successiva cessione
omaggio è fuori campo I.V.A., anche se gli omaggi sono
costituiti da alimenti e bevande ( spumante, panettone, torrone,
ecc.).
•
E' stato, infatti, chiarito che, benché la lett. f) dell'art. 19-bis 1
preveda in generale l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di
alimenti e bevande, è consentita la detrazione per detti beni di
costo unitario non superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi,
destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese
di rappresentanza per le quali trova applicazione la lett. h)( Circ.
19.6.2002 n. 54/E Ag. Entrate).
Gli acquisti di beni e servizi qualificati come spese di rappresentanza
non consentono il diritto alla detrazione dell'IVA, salvo quelli fino a
€25,82.
DDT : secondo la Circ. Min. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati ad
essere ceduti gratuitamente , la cui produzione o il cui commercio
non rientra nell'attività propria dell'impresa , costituiscono sempre
spese di rappresentanza , indipendentemente dal costo unitario dei
beni stessi. Ne consegue che all'atto della consegna dell'omaggio
non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta,
ecc.). E' tuttavia opportuna l'emissione di un ddt (con causale
“omaggio”) o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di
identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività
aziendale.
Ad esempio, una strenna natalizia del valore
globale di € 200 è una spesa deducibile per
il datore di lavoro e non concorre a formare il
reddito in capo al dipendente. Per la verifica
del superamento della franchigia di € 258,23
devono essere considerate anche le
analoghe erogazioni corrisposte al
dipendente durante l'anno. In caso di
superamento del predetto limite viene però
ripreso a tassazione l'intero valore.
Di conseguenza, per quanto concerne il trattamento fiscale inerente
le imposte IRES ed IRPEF degli omaggi ai dipendenti non rileva che i
beni ceduti siano prodotti dall'impresa oppure acquistati presso terzi .
Per quanto concerne la disciplina IRAP riguardante i soggetti Ires ,
l'art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce in linea di principio
l'indeducibilità dei costi relativi al personale (tra cui gli omaggi ai
dipendenti) iscritti a Conto Economico nella voce B.9 (spese per il
personale): in questa voce sono, infatti, classificati gli omaggi erogati
ai dipendenti a titolo di liberalità. Negli altri casi gli omaggi, essendo
classificati nella voce B.14 (oneri diversi di gestione), sono totalmente
deducibili ai fini Irap, in applicazione del principio di derivazione dal
risultato di conto economico.
Per quei soggetti Irpef che, invece, non hanno optato di derivare
l'imponibile Irap dal bilancio , gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori
fiscalmente equiparati) sono indeducibili ai fini Irap , in quanto i
relativi costi d'acquisto non rientrano nell'elenco dei costi deducibili
dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/1997.
Omaggi effettuati da Professionisti
Ai fini IVA i professionisti sono trattati diversamente dalle imprese,
in quanto l'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 tratta di beni oggetto o meno
dell'attività d'impresa. Pertanto si ritiene che le cessioni gratuite di
beni di costo non superiore a € 25,82 fatte dai professionisti siano da
assoggettare all'imposta con i conseguenti obblighi di fatturazione.
Per evitare questo fastidio è opportuno che il professionista,
applicando l'altra condizione prevista dall'art. 2 n. 4, (acquisti
effettuati con I.V.A. non detratta), consideri indetraibile l'I.V.A.
pagata all'atto dell'acquisto dell'omaggio. La successiva cessione
sarà quindi fuori campo I.V.A. Le spese di rappresentanza sono
deducibili dal reddito professionale IRPEF nei limiti dell'1% dei
compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54 c. 5 TUIR). Si
ricorda anche il limite del 75% di deducibilità delle spese per le
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande.
IRAP Professionisti: tra i costi deducibili dalla base imponibile IRAP
rientrano le spese di rappresentanza. Tali spese soffrono solo il limite
di deducibilità dell'1% dei compensi dichiarati.
Inoltre, è stato chiarito che la medesima liberalità può essere erogata
anche ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che
l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di
dipendenti, e anche in occasioni diverse dalle festività religiose o
nazionali e dalle ricorrenze aziendali (es.: matrimonio, nascita di un
figlio, ecc.).
Questa norma viaggia di pari passo con l'art. 19-bis1 c. 1 lett. h)
secondo il quale non e' detraibile l'Iva pagata sulle spese definite di
rappresentanza, eccezion fatta per quelle non superiori a € 25,82.
Quindi attenzione perche' in molte situazioni aziendali la franchigia
dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata (auto in uso
promiscuo, polizze sanitarie, ecc), per cui l'impresa dovrà verificare,
dipendente per dipendente, l'ammontare di tale franchigia ancora
disponibile.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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