(provv. agenzia delle entrate n. 2013/94908 del 2 agosto 2013) con il provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 2013/94908 del 2 agosto 2013  sono state emanate le modalità tecniche e i termini entro i quali i contribuenti  hanno l’obbligo di inviare all’anagrafe tributaria la comunicazione delle  operazioni rilevanti ai fini iva . TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA la comunicazione relativa all’anno 2012 deve essere trasmessa esclusivamente  in via telematica, entro le seguenti scadenze:  entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con iva mensile; entro il 21 novembre 2013 per i soggetti con iva trimestrale.  per le comunicazioni relative all’anno 2013 e alle annualità successive le  scadenze di invio saranno diverse: per i contribuenti mensili, il 10 aprile  dell’anno successivo a quello di riferimento e per i contribuenti trimestrali entro il  20 aprile. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE sono obbligati alla comunicazione in via telematica tutti i soggetti passivi iva che  effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. sono  esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di favore per l’imprenditorialità  giovanile e gli enti pubblici. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:  cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per le quali  sussiste l’obbligo di emissione della fattura (indipendentemente dal loro  ammontare) ; le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o  superiore a € 3.600 (al lordo iva).  l’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate con soggetti passivi iva che quelle  effettuate con soggetti privati.  sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: le importazioni; le esportazione di beni; le operazioni intracomunitarie; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe  tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della  repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono  obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria; le operazioni di importo superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di  persone fisiche non titolari di partita iva, purché pagate mediante carte di  credito, carte di debito e carte prepagate.  Queste esclusioni operano perché sono relative ad operazioni già comunicate  all’amministrazione finanziaria, in quanto già tracciate e conosciute dalla stessa  (operazioni comunicate con il modello intrastat, operazioni con soggetti black  list).  MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE la comunicazione può essere effettuata inviando i dati :  in forma analitica ovvero  in forma aggregata. L’opzione viene esercitata nel frontespizio del modello ed è vincolante per  l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.  L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la  comunicazione relativa a: acquisti da operatori economici sammarinesi; acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;  acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE ANALITICA gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione , nel  caso in cui vi sia l’obbligo di emissione della fattura, sono:  anno di riferimento; la partita iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e  del cessionario o committente; per ciascuna fattura emessa: la data del documento; il corrispettivo al  netto dell’iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non  imponibili o esenti; la data di registrazione; per ciascuna fattura d’acquisto: la data di registrazione, il corrispettivo al  netto dell’iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non  imponibili o esenti e la data del documento; per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture  contabili di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del presidente della  repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al documento  riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile  delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota  di variazione e dell’eventuale imposta afferente. gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per  cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (ad. es. scontrino  fiscale), sono:  anno di riferimento; codice fiscale del cessionario o committente;  per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, privi di codice fiscale, i  dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del  presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605; i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.  Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il  soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ovvero, in  mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE PER DATI AGGREGATI Per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le  operazioni passive, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli  elementi informativi sono: la partita iva o, in mancanza, il codice fiscale;  il numero delle operazioni aggregate; l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l’importo totale delle operazioni fuori campo iva; l’importo totale delle operazioni con iva non esposta in fattura;  l’importo totale delle note di variazione; l’imposta totale sulle operazioni imponibili; l’imposta totale relativa alle note di variazione.  Accorpate In Un Unico Modello Anche Le Operazioni Blacklist. Con San Marino, Del Leasing E Noleggio Di Mezzi Di Trasporto in materia di semplificazione degli adempimenti tributari, nel provvedimento  dell’agenzia delle entrate del 2/08/2013, è stato disposto che il modello dello  spesometro 2013 deve essere utilizzato anche per l’invio di altre comunicazioni  all’agenzia delle entrate e segnatamente: 1. comunicazione dei dati relativi ai leasinge al noleggio dei mezzi di  trasporto;  2. comunicazione dei dati relativi alle operazioni con i cosiddetti paesi  black list (operazioni effettuate dal 01 ottobre 2013); 3. comunicazione delle operazioni con san marino (operazioni registrate  dal 01 ottobre 2013) A tal fine nel modello predisposto dall’amministrazione finanziaria, sono previsti  appositi quadri per compilare anche le anzidette comunicazioni. Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo  l’occasione per salutarvi con viva cordialità. 
Dott.ssa Candeloro Daniela
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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