Tax Credit Distribuzione
Fonte: http:cinema.beniculturali.it
1. Tax credit investitori esterni
(art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit
investitori esterni e distributori”)
Il credito di imposta spetta all’investitore “esterno” (ovvero
diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un
apporto di capitale alla realizzazione di un film, non
superiore al 49% del relativo costo di produzione. Il
beneficio fiscale è pari al 40% dell’apporto fornito. Se
l’investitore esterno che dà un apporto alla produzione è
un’impresa di distribuzione, il credito d’imposta è del
20%.E’ necessario che almeno l’ 80% dell’apporto
esterno ricevuto sia speso dal produttore del film sul
territorio nazionale.Lo strumento giuridico attraverso il
quale si può dar seguito all’apporto di capitale è il
contratto (tra produttore cinematografico e impresa
esterna) di associazione in partecipazione agli utili del
film. Nel contratto, gli utili dell’investitore associato non
possono superare il 70% degli utili complessivi realizzati
dall’opera.
Riconoscimento requisiti per gli investitori esterni
Relativamente a film nei quali le imprese esterne si associno in
compartecipazione, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale
dev’essere comunque l’impresa cinematografica che produce il film a
chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati
sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene
effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al
parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese
successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un
provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità
culturale.
2. Tax credit distribuzione
(art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit
investitori esterni e distributori”)
Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito
d’imposta:
•
del 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di
un film, se riconosciuto di nazionalità italiana e di interesse
culturale
•
del 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di
film riconosciuti di nazionalità italiana.
Riconoscimento requisiti per le imprese di distribuzione
Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, il film per il quale l’impresa
di distribuzione presenta la richiesta deve comunque ottenere il
riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle
medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata
una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere
della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo
alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di
diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale.
Le disposizioni sul tax credit - credito d’imposta prevedono la
possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi
previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un
investimento nel settore cinematografico.
Destinatari sono le imprese di produzione e
distribuzione cinematografica, gli esercenti
cinematografici, le imprese di produzione
esecutiva e post-produzione (industrie
tecniche), nonché le imprese non appartenenti
al settore cineaudiovisivo associate in
partecipazione agli utili di un film dal produttore
di quest’ultimo.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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