Tax Credit Distribuzione
Fonte: http:cinema.beniculturali.it
1. Tax credit investitori esterni (art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit  investitori esterni e distributori”) Il credito di imposta spetta all’investitore “esterno” (ovvero diverso dal produttore cinematografico) che fornisca un  apporto di capitale alla realizzazione di un film, non  superiore al 49% del relativo costo di produzione. Il  beneficio fiscale è pari al 40% dell’apporto fornito. Se  l’investitore esterno che dà un apporto alla produzione è  un’impresa di distribuzione, il credito d’imposta è del  20%.E’ necessario che almeno l’ 80% dell’apporto  esterno ricevuto sia speso dal produttore del film sul  territorio nazionale.Lo strumento giuridico attraverso il  quale si può dar seguito all’apporto di capitale è il  contratto (tra produttore cinematografico e impresa  esterna) di associazione in partecipazione agli utili del  film. Nel contratto, gli utili dell’investitore associato non  possono superare il 70% degli utili complessivi realizzati  dall’opera. Riconoscimento requisiti per gli investitori esterni Relativamente a film nei quali le imprese esterne si associno in  compartecipazione, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale  dev’essere comunque l’impresa cinematografica che produce il film a  chiedere il riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati  sulle medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene  effettuata una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al  parere della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese  successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un  provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità  culturale. 2. Tax credit distribuzione   (art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit  investitori esterni e distributori”) Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito  d’imposta:  del 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di  un film, se riconosciuto di nazionalità italiana e di interesse  culturale del 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di  film riconosciuti di nazionalità italiana.   Riconoscimento requisiti per le imprese di distribuzione Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, il film per il quale l’impresa  di distribuzione presenta la richiesta deve comunque ottenere il  riconoscimento dei requisiti di eleggibilità culturale, basati sulle  medesime tabelle valide per il “tax credit produttori”. Viene effettuata  una specifica istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere  della Commissione per la cinematografia. Se entro il mese successivo  alla richiesta di riconoscimento non interviene un provvedimento di  diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale. 
Le disposizioni sul tax credit - credito d’imposta prevedono la  possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi  previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un  investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le imprese di produzione e  distribuzione cinematografica, gli esercenti  cinematografici, le imprese di produzione  esecutiva e post-produzione (industrie  tecniche), nonché le imprese non appartenenti  al settore cineaudiovisivo associate in  partecipazione agli utili di un film dal produttore  di quest’ultimo. 
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