TAX CREDIT PRODUZIONE
Le disposizioni sul tax credit - credito d’imposta prevedono la possibilità di compensare
debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito
maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Destinatari sono le
imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le
imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese
non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal
produttore di quest’ultimo.
1. Tax credit produzione
(art. 1, comma 327, l. 244/2007 e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di produzione cinematografica ed è
pari al 15% del costo complessivo di produzione è fino all’ammontare massimo di euro
3.500.000 per periodo d’imposta.Nel caso di produzioni associate il credito di imposta
spetta a ciascun produttore associato, in relazione alle spese di produzione direttamente
sostenute e in proporzione alla quota di effettiva partecipazione.Nel caso di produzioni con
contratti di appalto il credito di imposta spetta sia al produttore esecutivo sia al produttore
appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno sostenute.Sono beneficiari del
credito d’imposta:
•
Film di nazionalità italiana (art.5 della “legge cinema” (decreto legislativo
n. 28 del 2004) e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”);
•
Film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la
cinematografia (art. 7 della legge cinema e decreto 7.5.2009). Nell’ambito
di questi ultimi, la Commissione per la cinematografia può attribuire
l’ulteriore qualifica di “film difficile”, ai fini di un maggior livello della
soglia di aiuti pubblici e quindi anche dell’entità del beneficio fiscale.
Riconoscimento requisiti per i produttori
Per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese di produzione devono chiedere alla
direzione generale per il Cinema il riconoscimento dell’eleggibilità culturale dei film
prodotti. I film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice
culturale italiana o europea (tabella A del decreto 7.5.2009). Viene effettuata una specifica
istruttoria tecnica, ricorrendo se necessario al parere della Commissione per la
cinematografia. Se entro il mese successivo alla richiesta di riconoscimento non interviene un
provvedimento di diniego, il film ottiene automaticamente l’eleggibilità culturale.Il credito
d’imposta attribuito viene revocato e decade per:
·
Mancato riconoscimento in via definitiva del requisito della nazionalità
·
Subentro di altra impresa di produzione
·
Violazione del vincolo di territorializzazione
Vincolo di territorializzazione in Italia (art.2, comma 7, del decreto “tax credit
produttori”) = deve obbligatoriamente essere speso sul territorio nazionale un importo pari ad
almeno l’80% dell’entità del beneficio fiscale.
2. Tax credit produzione esecutiva film stranieri
(art. 1, comma 335, l. 244/2007 e decreto 7.5.2009 “tax credit produttori”)
Il credito di imposta spetta nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di
film “stranieri” (ovvero non riconosciuti di nazionalità italiana), su commissione di
produzioni estere, con valorizzazione del territorio stesso ed evitando ambientazioni
artificiali. Destinatarie sono imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche.In questo
caso, il credito d’imposta:
·
è pari al 25% del costo di produzione della singola opera.
·
è per spese di produzione, effettuate sul territorio italiano,
che non eccedano il 60% del budget complessivo.
·
è limite massimo, per ciascun film, di 5 milioni di euro
·
è non è cumulabile con il credito di imposta “produzione
film nazionali”
I film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale
italiana o europea (tabella C del decreto 7.5.2009).
3. Tax credit investitori esterni
(art. 1, comma 325, l. 244/2007 e decreto 21.1.2010 “tax credit investitori esterni e
distributori”)
Il credito di imposta spetta all’investitore “esterno” (ovvero diverso dal produttore
cinematografico), che fornisce un apporto di capitale alla realizzazione di un film.
Fonte : http://www.cinema.beniculturali.it
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